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Decreto MASE n. 414 del 07/12/2023: è entrato in vigore il “Decreto CER” (Comunità Energetiche Rinnovabili)

Il 24 gennaio 2024 è entrato in vigore il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che disciplina le modalità di incentivazione dell’energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile e definisce criteri e modalità per la concessione dei relativi contributi.

Per l’ammissibilità agli incentivi gli impianti a fonti rinnovabili devono rispettare i requisiti di ammissibilità elencati all’art. 3 del decreto e, tra questi:

  • potenza non superiore a 1 MW;
  • costituzione della CER antecedente alla data di entrata in esercizio degli impianti che accedono al beneficio e partecipazione delle imprese alle CER in qualità di soci o membri consentita esclusivamente per le PMI;
  • connessione alla rete di distribuzione tramite punti di connessione facenti parte dell’area sottesa alla medesima cabina primaria;
  • possesso dei requisiti prestazionali e costruttivi definiti nelle regole operative per l’accesso ai benefici ai sensi del Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD);
  • i soggetti beneficiari devono fare parte di una CER.

In particolare il decreto prevede due tipologie di benefici, tra loro cumulabili nella misura massima del 40%:
a) una tariffa incentivante sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa per tutto il territorio nazionale. Il periodo di diritto alla tariffa incentivante decorre dalla data di entrata in esercizio commerciale dell’impianto ed è pari a 20 anni.
b) un contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili, finanziato dal PNRR e rivolto ali cittadini o alle imprese cui impianti sono realizzati nei comuni sotto i cinquantamila abitanti;

Per l’accesso al contributo contributo in conto capitale, oltre ai requisiti elencati nell’art. 3 sono richiesti:
1) l’avvio dei lavori successivo alla data di presentazione della domanda di contributo da parte del soggetto beneficiario;
2) il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all’esercizio dell’impianto, ove previsto;
3) il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva, ove previsto.

Gli impianti ammessi al contributo in conto capitale devono entrare in esercizio entro diciotto mesi dalla data di ammissione al contributo e comunque non oltre il 30 giugno 2026.